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Aspettativa dal lavoro retribuita e non retribuita: in cosa consiste e come richiederla

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 | Lascia un commento
Scritto da Stefania Pili

Aspettativa retribuita e non retribuita nel lavoro dipendente: di cosa si tratta, quanto dura e quando si può richiedere?

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato hanno la possibilità di concedersi un'astensione temporanea dal lavoro per diverse motivazioni. Questa opportunità si aggiunge anche ai permessi di lavoro e ai congedi straordinari previsti per Legge.

L'aspettativa dal lavoro può essere retribuita e non retribuita, a seconda dei casi. È importante sottolineare che il lavoratore non può essere licenziato per motivi legati all'assenza durante l'aspettativa: ci si può infatti astenere dal lavoro per uno specifico periodo di tempo, ma conservando il diritto al proprio impiego.

Vediamo più nel dettaglio cos'è l'aspettativa dal lavoro, sia retribuita che non retribuita, come funziona e chi può richiederla.

 

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Aspettativa dal lavoro: di cosa si tratta

L'aspettativa dal lavoro è un periodo di sospensione dall'attività lavorativa. L'aspettativa può essere richiesta da ogni dipendente subordinato alla propria azienda e per un certo periodo di tempo. Può essere un tipo di aspettativa retribuita o non retribuita ma, il fattore chiave, è che essa non comporta la perdita del posto di lavoro.

Per quali motivi si richiede l'aspettativa dal lavoro? Un lavoratore dipendente può usufruirne per motivi personali o familiari, un evento eccezionale, un lutto o motivi di natura sociale. In base alla motivazione, l'azienda può retribuire o meno il periodo di sospensione dal lavoro del dipendente, e talvolta, in casi eccezionali, l’azienda stessa può chiedere un rimborso alle autorità territoriali.

L’aspettativa da lavoro si può richiedere anche in casi di malattia prolungata (diversamente però dalla normale applicazione della mutua in cui il lavoratore si trova impossibilitato, sotto certificazione medica, a recarsi sul posto di lavoro).

In ogni caso, può essere richiesta in base al contratto collettivo nazionale in essere dai lavoratori dipendenti. Non è prevista, invece, per il lavoratori autonomi.

In alcuni contratti, inoltre, l'aspettativa dal lavoro è regolamentata anche per una durata massima, anche se, a volte, può anche raggiungere periodi molti lunghi, anche fino a uno o due anni.

 

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Motivazioni per richiedere l'aspettativa

Vediamo ora tutti i casi in cui il lavoratore dipendente può richiedere l'aspettativa dal lavoro e in quali può essere retribuita o non retribuita.

L'aspettativa non retribuita è il periodo di sospensione dal lavoro che il dipendente può richiedere alla propria azienda con specifiche motivazioni, rinunciando per quel periodo alla retribuzione. La normativa che regola l’aspettativa non retribuita è la legge n. 53 del 2000, attuata con il regolamento allegato al DI e n. 278/2000 e dallo Statuto dei lavoratori legge 300 del 1970. Durante l'aspettativa non retribuita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo ha una durata massima regolata solitamente nei contratti collettivi di lavoro (diversificata a seconda delle per motivazioni).

L’aspettativa da lavoro, molto spesso, non viene retribuita, ma ci sono comunque delle eccezioni come, ad esempio, la partecipazione ad attività di volontariato. Se il volontariato coincide con eventi calamitosi o particolari situazioni, è previsto che l’azienda retribuisca fino a 30 giorni di sospensione del dipendente. Questo è uno dei pochi casi in cui l’azienda può chiedere un rimborso, per esempio all’autorità di Protezione Civile, dei costi per il pagamento del lavoratore in aspettativa.

Ecco le motivazioni per richiedere l'aspettativa dal lavoro non retribuita:

 

Gravi motivi familiari

Chiamato anche “congedo per gravi motivi familiari,” è un tipo di aspettativa non retribuita che può durare al massimo 2 anni, da utilizzare in forma continuativa o frazionata. Si può trattare di un disagio personale, di assistenza e cura per parenti, anche se non conviventi, entro il 3° grado (coniuge, dei figli – anche adottivi – dei genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Per richiederla è necessario presentare certificazioni mediche che attestino la motivazione per la quale si vuole sospendere il lavoro. L'azienda può rifiutare in caso di rapporto di lavoro a termine o sostitutivo di un altro dipendente. Inoltre, il periodo di aspettativa non viene conteggiato ai fini previdenziali né dell'anzianità di servizio.

 

Formazione

Può essere richiesta da dipendenti con almeno 5 anni di anzianità in azienda. Si tratta di formazione di base o professionale e riguarda i casi di conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea e attività formative non finanziate dal datore di lavoro. La durata massima è di 11 mesi mentre il minimo previsto dalla generalità dei contratti sono 150 o 250 ore per il completamento della scuola dell'obbligo che, in questo particolare caso, valgono come permessi retribuiti a carico del datore di lavoro.

 

Svolgimento di cariche pubbliche

Si tratta di lavori in Parlamento, comuni o regioni, consorzi tra enti locali ed enti di decentramento e per incarichi, secondo l’art. 31 L. n. 300/700. I dirigenti sindacali provinciali e nazionali hanno diritto alla aspettativa con conservazione del posto senza retribuzione per tutta la durata del mandato (se impiegati nel settore privato). Se invece si tratta di settore pubblico, l'aspettativa sindacale è quasi sempre retribuita.

 

Tossicodipendenza

Sia del lavoratore che dei suoi congiunti. Il periodo massimo per questa motivazione è di 3 anni se la persona partecipa o assiste un familiare durante i programmi riabilitativi presso le ASL territoriali. Anche in questo caso occorre presentare una certificazione rilasciata dal SERT competente.

 

Ricongiungimento con il coniuge all’estero

Il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all’estero. Anche questa non è retribuita.

 

Malattia prolungata

Si deve trattare di una malattia prolungata nel tempo, per cui il lavoratore rischia di perdere la propria posizione lavorativa e il cui rientro al lavoro non viene stabilito con precisione. Il periodo massimo di malattia previsto è di 181 giorni, dopo questo periodo il datore di lavoro può provvedere al licenziamento, anche in base alla tipologia di contratto. Questo tipo di aspettativa non è retribuita, ma può garantire al lavoratore di non perdere il proprio posto di lavoro, e mantenerlo per poi ricominciare a lavorare successivamente, anche fino a due anni.

Per la procedura di richiesta di aspettativa non retribuita occorre fare riferimento al proprio CCNL. In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a fornire una risposta alla richiesta del lavoratore entro 10 giorni. L’azienda può verificare il tipo di richiesta e decidere se accettare o meno l’aspettativa. Tuttavia nella decisione va tenuto presente anche qual è il periodo di sospensione, se si tratta di un periodo breve o più lungo.

La richiesta di aspettativa dal lavoro può essere negata, ma l’azienda deve spiegare quali sono le motivazioni che possono essere di natura puramente organizzativa, o legate a esigenze di produzione, per cui il lavoratore può essere sostituito e non è possibile sospenderne il lavoro.

 

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