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Smart working: regole su luogo e orario di lavoro, infortunio e assicurazione

LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 | Lascia un commento
Foto Smart working: regole su luogo e orario di lavoro, infortunio e assicurazione
Scritto da Stefania Pili

Anche chi lavora in smart working ha diritto alla copertura Inail per eventuali infortuni. Anche nel cosiddetto lavoro agile, quindi, ci sono precisi obblighi per il datore di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che può essere svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte (o del tutto), fuori dall'ufficio, in assenza comunque di una postazione fissa e condotta (spesso) attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Lavorare in maniera “agile” significa quindi svolgere le stesse mansioni che si eseguono in ufficio con tutti i rischi del caso. Per questo motivo, l'Inail (Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), ha assicurato che anche i lavoratori in smart working hanno diritto alla copertura dagli infortuni, anche se con qualche differenza. Vediamo insieme in cosa consiste.

 

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Regole per luogo e orario nello smart working

Cosa deve fare il datore di lavoro per prevenire incidenti sul lavoro svolto in modalità agile? Come prima cosa, è obbligato per legge a informare i lavoratori su regole e misure di prevenzione alle quali attenersi durante le ore di lavoro, ricordando che, chi non dovesse rispettare queste disposizioni, perderebbe la copertura per eventuali incidenti. Dal 3 febbraio 2021, infatti, l’infortunio sul lavoro durante lo smart working può essere denunciato o comunicato online attraverso il servizio Inail, come per chi lavora in presenza. Vediamo più nello specifico.

L'accordo individuale tra le parti

Esistono delle condizioni di lavoro che devono essere rispettate nello smart working. L'accordo deve contenere: 

  • modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali;

  • comportamenti che possono dar luogo a sanzioni disciplinari;

  • tempi di riposo;

  • misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione e dell’utilizzo degli strumenti assegnati al lavoratore.

 

Se l’accordo è a tempo indeterminato, il recesso può essere comunicato dalle parti con un preavviso:

  • non inferiore a 30 giorni;

  • non inferiore a 90 giorni in caso di lavoratori disabili.

 

Tuttavia, qualora ci fosse un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere:

  • prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato;

  • senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Tornando invece agli obblighi del datore di lavoro, si deve precisare che Il lavoratore in smart working ha diritto a uno stipendio non inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni all'interno degli uffici aziendali, oltre ad avere il diritto agli incentivi di carattere fiscale e contributivo (per produttività ed efficienza del lavoro subordinato). Inoltre, per quanto riguarda le lavoratrici, il datore di lavoro ha l’obbligo di riconoscerle la priorità per la richiesta di esecuzione del rapporto in modalità agile nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatorio, nonché ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

E per quanto riguardo il luogo e l'orario di lavoro in smart working? La legge 81/2017 stabilisce che lo smart working si svolge «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro». Il datore di lavoro, infatti, può anche rimanere all'oscuro riguardo il luogo in cui il dipendente sceglie di lavorare, motivo per il quale non gli è possibile, né consentito alcun controllo sull’ambiente stesso. Una differenza fondamentale rispetto al telelavoro, in cui la legge prevede che sia predefinito un luogo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di cui il datore debba garantire la sicurezza assumendosene la relativa responsabilità, potendo accedere al luogo di lavoro per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza adottate.

Nello smart working questo non accade: in mancanza di un preciso luogo di lavoro, è il lavoratore stesso a dover garantire l’attuazione delle misure di sicurezza previste dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, tuttavia, ha un generale obbligo di garanzia di sicurezza e di informazione in merito ai rischi del lavoratore.

 

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Tutela della salute in smart working

Il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere la sua attività. Nel lavoro agile, quindi, la tutela della salute e sicurezza è garantita dalla consegna al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), almeno una volta all’anno, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali.

In questo modo, il lavoratore viene a conoscenza di tutti i possibili rischi ai quali può andare incontro lavorando fuori dei locali aziendali, in ambienti indoor e outdoor, e delle precauzioni da adottare per eliminarli o ridurli. Il lavoratore, venuto a sapere dell'informativa, è così coinvolto in una sorta di auto-responsabilità comportamentale.

Veniamo ora alla tutela assicurativa in smart working: il lavoratore ha diritto alla tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, secondo i criteri generali validi per tutti gli altri lavoratori. Dalla copertura Inail resta escluso solo il cosiddetto «rischio elettivo», quello cioè derivante da un comportamento abnorme e imprevedibile del dipendente.

L’infortunio sarà quindi indennizzabile dall’Inail se si è verificato in connessione con la prestazione lavorativa, che comprende anche le attività prodromiche e/o accessorie (purché strumentali) allo svolgimento delle mansioni.

Il lavoratore è anche tutelato per il cosiddetto infortunio in itinere, ovvero, per gli incidenti occorsi durante «il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, […] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione, necessità di conciliare esigenze di vita e di lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza».

Come denunciare l'infortunio all'Inail?

La denuncia all’Inail per chiedere la copertura assicurativa per il dipendente in smart working spetta al datore di lavoro, che dovrà presentare denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, così come avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro. Dal 3 febbraio 2021 è possibile eseguire la procedura anche online.

L'Inail valuterà se l’infortunio denunciato rientra nella copertura assicurativa. Il datore di lavoro, quindi, non ha voce in capitolo e può limitarsi a segnalare elementi e dettagli che abbiano qualche rilevanza e possano facilitare la valutazione dell’ente. Da ricordare che denunciare l’infortunio di un dipendente all’Inail è obbligatorio, altrimenti si rischia un'importante sanzione amministrativa.

Non tutti gli infortuni durante lo smart working beneficiano della copertura dell’Inail, come del resto avviene anche quando il dipendente è in sede. L’ente può rifiutare il beneficio economico se il lavoratore si è comportato con negligenza e contro il buon senso, causando o contribuendo a causare l’infortunio. Per questo motivo è obbligatorio stabilire tra datore e dipendenti le regole comportamenti alle quali attenersi. Se il dipendente dovesse violarle, infatti, la copertura verrebbe esclusa.

L’assicurazione Inail è esclusa anche in tutti i casi di “rischio elettivo”, ovvero, quando l’incidente è stato provocato da un comportamento volontario del dipendente che non dipende nei casi di forza maggiore, anche in smart working.

 

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