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La giuslavorista Olivia Bonardi: lavoro nero assai più diffuso in Italia di quanto non appaia

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2026 | Lascia un commento
Foto La giuslavorista Olivia Bonardi: lavoro nero assai più diffuso in Italia di quanto non appaia
Scritto da Gabriel Bertinetto

Il tasso di irregolarità dei rapporti di lavoro in Italia si aggira intorno al 74%. Il dato emerge dall’azione di vigilanza operata dall’Ispettorato del Lavoro nel 2025. Per quanto riguarda poi in specifico le contribuzioni previdenziali irregolari, legatie ad omesse o errate registrazioni delle retribuzioni dovute, si va oltre l’83% In questo quadro si colloca la rilevanza del “lavoro nero”, cioè l’insieme delle attività del tutto non dichiarate. L’anno scorso l’Ispettorato ne ha accertate 22.503 su un totale di quasi 330 mila lavoratori assunti in modo irregolare. Ma in questa intervista Olivia Bonardi, docente di diritto del lavoro all’Università di Milano, sottolinea come  la reale entità del fenomeno sia “molto più vasta” e coinvolga tutti i settori produttivi. La professoressa Bonardi, che su questi temi ha pubblicato molti libri, considera “del tutto insufficiente” l’azione di contrasto che viene svolta nel nostro Paese, nonostante l’impegno della magistratura e dell’Ispettorato del lavoro. E suggerisce l’adozione di strumenti più efficaci.  

 

Secondo una recente ricerca di Confcooperative il lavoro nero è “una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla, una ricchezza pari al Pil dell’Emilia-Romagna: 197,6 miliardi di euro, pari al 9,2% del Pil del Paese. Ciò dà un’idea della rilevanza del fenomeno. Come descriverebbe, professoressa Bonardi, il lavoro nero e i modi in cui viene attuato in Italia”? 

I dati della vigilanza operata dall’Ispettorato del lavoro nel 2025 confermano un tasso di irregolarità delle imprese che complessivamente si aggira introno al 74%, mentre le irregolarità previdenziali – ovvero quelle che sono connesse ad omesse o errate registrazioni delle retribuzioni dovute – si aggirano tra l’83 e il 94%. Cito questi dati per sottolineare come il lavoro nero sia solo una delle modalità con cui si manifesta il ben più ampio problema di rispetto delle regole e di legalità che coinvolge tutti gli aspetti del lavoro. In questo contesto, il lavoro nero inteso in senso stretto, ovvero i rapporti di lavoro in nessun modo dichiarati, riguarda una considerevole, ma non esaustiva quota di lavoratori. Per dare un’idea, sempre nel 2025, l’Ispettorato del lavoro ha rilevato la presenza di 328.524 lavoratori irregolari, di cui 22.503 totalmente in nero. Questi dati si riferiscono solo alle violazioni accertate e non danno conto della reale entità del fenomeno, che è molto più vasta e che coinvolge tutti i settori produttivi, sia pure ciascuno con le proprie specificità. I settori più interessati dal fenomeno sono quelli noti, dell’edilizia e dell’agricoltura, dove il lavoro nero si intreccia a vasti fenomeni di caporalato. Ma il fenomeno è ampiamente diffuso anche nei settori del tessile e non sono esenti nemmeno settori oggi più dinamici e innovativi, come quelli della logistica e del lavoro tramite piattaforme. 

Data la pervasività del fenomeno, è forse più interessante guardare alle modalità con cui – senza soluzione di continuità – diverse pratiche irregolari coinvolgono anche il lavoro formalmente dichiarato, alimentando un contesto di competizione delle imprese che si svolge al ribasso sull’elusione normativa. Le principali e più rilevanti prassi elusive sono quelle che riguardano la gestione dell’impresa e che consistono, per esempio, nella creazione di società – spesso cooperative o s.r.l. – che non versano sistematicamente i contributi e l’Iva. Dopo due anni di vita, quando arrivano i primi controlli, chiudono o sono già sparite, lasciando i lavoratori privi della copertura contributiva (e spesso anche delle retribuzioni). E vi sono prassi che riguardano la gestione dei singoli rapporti di lavoro. Alludo in particolare ai fenomeni della falsa qualificazione dei rapporti di lavoro come autonomi e alle false partite Iva, ma anche alla prassi di registrare i rapporti di lavoro come a tempo parziale anziché a tempo pieno, avendo così un rapporto di lavoro formalmente regolare ma per metà svolto in nero. Altrettanto diffusa è anche  la prassi di far figurare una parte della retribuzione dovuta come indennità di trasferta (quindi non soggetta a tassazione e solo in parte a contribuzione) e al più classico fuori busta, cioè alla registrazione di una paga pari al solo minimo sindacale con corresponsione dell’ulteriore parte della retribuzione dovuta in nero. 

 

C’è una specificità femminile del lavoro nero?

Vi sono settori in cui il lavoro nero femminile è più diffuso. Penso in particolare al settore agricolo, al tessile e al lavoro domestico. Ma in linea generale si potrebbe ritenere che la specificità del lavoro nero delle donne sia strettamente connessa alla femminilizzazione di alcune mansioni. Anche da questo punto di vista, certamente il settore attualmente più a rischio è quello del lavoro domestico e dell’assistenza agli anziani. Quanto alle specifiche modalità di sfruttamento del lavoro nero femminile, non si può sottacere come spesso  l’accesso al lavoro e/o il mantenimento del posto siano soggetti anche a forme di ricatto sessuale, ove si approfitta della situazione di bisogno della lavoratrice. A prescindere dalle situazioni di vero e proprio ricatto, comunque, il lavoro nei campi, negli opifici e nelle nostre case si caratterizza spesso anche per contesti estremamente molesti e vere e proprie forme di violenza sessuale che le lavoratrici sono costrette a subire. Nei settori, come quello domestico, in cui si hanno in prevalenza lavoratrici straniere, la vulnerabilità e il rischio di sfruttamento dello stato di bisogno sono aumentati dalla irregolarità della presenza sul territorio o dal ricatto derivante dal rischio di perdere, insieme al posto di lavoro anche il permesso di soggiorno.

 

In proporzione, quanto è più o meno consistente la dimensione del lavoro nero fra gli immigrati rispetto agli autoctoni?

Secondo i dati dell’Ispettorato del lavoro i lavoratori in nero accertati nel 2025 sono stati 18.397 di cui 1.725 sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Il dato è in significativo aumento rispetto all’anno precedente, ma dimostra come non vi sia una correlazione diretta tra immigrazione e lavoro nero: quest’ultimo è un fenomeno così pervasivo da coinvolgere tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro origine nazionale. Vi sono invece delle specificità del lavoro nero degli stranieri strettamente connesse alla disciplina dell’immigrazione: la possibilità d'ingresso per motivi di lavoro, come è noto, dipende dai decreti flussi, che per lungo tempo hanno previsto quote d'ingresso nettamente inferiori non solo alle domande ma anche ai fabbisogni di manodopera delle aziende italiane. La lunghezza delle procedure necessarie per ottenere il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno e lavoro fanno sì che sostanzialmente il principale canale d'ingresso al lavoro sia quello del lavoro nero, con la speranza di poter rientrare nel primo decreto flussi o nella prima sanatoria utili. Quando finalmente il lavoro si fa regolare, il timore di perdere il lavoro e conseguentemente il permesso di soggiorno mantiene questa forza lavoro in condizione di ricattabilità. Infine, anche se il fenomeno riguarda in buona parte anche i lavoratori in nero italiani, la mancata conoscenza della legislazione e delle tutele del lavoro italiane impedisce ai lavoratori stranieri di esercitare i propri diritti e, in particolare, quelli connessi all'emersione dei rapporti di lavoro.

 

Vuole evidenziare le diverse tecniche a cui si ricorre per evitare assunzioni regolari?

Indubbiamente il lavoro nero in senso stretto si  caratterizza per l’assunzione di un lavoratore senza la dovuta comunicazione al centro per l’impiego. Qui non vi sono particolari tecniche di elusione. Ormai da diversi anni si è imposto l’obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro almeno 24 ore prima del suo inizio, sicché, salvo casi eccezionali, non si può più ricorrere al vecchio giochino di far dichiarare al lavoratore di aver iniziato il lavoro il giorno stesso dell’accertamento per dribblare le sanzioni amministrative connesse alla mancata comunicazione. Un obbligo di comunicazione anticipata di almeno 60 minuti vige anche per le attività svolte con i buoni lavoro (ex voucher Inps), che nella loro prima versione avevano consentito ampie elusioni. Vi sono poi tutte le forme di simulazione di contratti di prestazioni occasionali o di lavoro comunque autonomo a cui ho già accennato sopra, così come le simulazioni di rapporti di lavoro part-time a fronte di prestazioni di lavoro a tempo pieno. 

 

Talvolta il lavoratore può essere in qualche forma cointeressato allo sdoppiamento della retribuzione: una parte in nero, una parte secondo contratto. In che misura si può parlare di una sorta di complicità? O si tratta pur sempre di un ricatto al quale il lavoratore soggiace? 

Sì è parlato, negli anni 90 del secolo scorso, di una fuga dal lavoro subordinato che sarebbe in primo luogo voluta dallo stesso lavoratore. Soprattutto i lavoratori più qualificati, si diceva, avevano interesse a lavorare o comunque a figurare come autonomi o a lavorare in nero perché in questo modo avrebbero ottenuto nella paga mensile anche le somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al fisco e all'Inps in caso di assunzione regolare. Col tempo si è realizzato che in realtà il fenomeno non riguarda solo i lavoratori più qualificati e che, in ogni caso, vi è una quota di lavoratori che genuinamente sceglie di lavorare in modo autonomo  e che nondimeno ha bisogno di alcune tutele, specie previdenziali, ma non solo, posto che il lavoro povero oggi riguarda anche gli autonomi genuini. Le stesse osservazioni possono ben essere riferite al fuori busta e/o alle false indennità di trasferta. Anzitutto, non è possibile stabilire a priori se si tratti di un ricatto o se vi sia connivenza del lavoratore. Si tratta di un aspetto che deve essere accertato caso per caso verificando anche se il fuori busta sia connesso a un sotto-inquadramento formale del lavoratore, o se riguardi un super-minimo effettivamente negoziato individualmente. Non è detto insomma che si tratti di un vantaggio quanto meno immediato del lavoratore, nel senso che non è affatto scontato che egli tragga un guadagno maggiore con il fuori busta rispetto a quanto comunque gli spetterebbe, e ciò anche senza considerare il danno che riceve alla posizione contributiva e quindi alla futura pensione. Però è da dire che sul piano giuridico il datore di lavoro è l’unico soggetto obbligato al versamento dei contributi, anche per la quota dovuta dal lavoratore, e quindi è l’unico soggetto ad essere inadempiente e ad essere sanzionato per l’omissione. Il regime fiscale è un po’ diverso, perché il datore di lavoro non è soggetto obbligato ma sostituto d’imposta, sicché in caso di accertamento le somme omesse possono essere richieste al lavoratore. Questo è uno dei motivi che certamente disincentiva il lavoratore a denunciare il lavoro nero. 

 

Un fenomeno strettamente collegato al lavoro sommerso è il caporalato. Può descriverne le modalità e darci un’idea della sua diffusione e rilevanza nel nostro Paese?

Il caporalato, come il lavoro nero, è un fenomeno tanto variegato quanto diffuso. Anch’esso, come il lavoro  nero, presenta diverse specificità a seconda dei settori in cui si svolge. Le forme più radicate e tradizionali sono quelle che riguardano i settori dell’agricoltura e dell’edilizia. Nel primo il caporale svolge diverse funzioni che vanno dal reperimento dell’alloggio al trasporto, dalla vigilanza al mantenimento del ritmo sul lavoro, funzioni che non sono svolte dai servizi pubblici per l’impiego (e che in parte, come la vigilanza sul lavoro, non possono nemmeno esserlo). Quando si tratta di lavoratori stranieri, il caporale svolge anche alcune funzioni importanti per i lavoratori, assistendoli nelle procedure per ottenere il permesso di soggiorno. Per questo egli non sempre è visto con sfavore da parte dei lavoratori. Va da sé che per tutti i servizi che offre, il caporale trattiene una quota delle retribuzioni. Anche in edilizia il fenomeno è rilevante, e vede nella figura del capo-cottimista il soggetto che organizza una squadra di lavoratori per svolgere uno specifico lavoro (es. la demolizione, l’intonacatura, la piastrellatura, ecc.), spesso svolgendo le attività in prima persona e spesso sulla base di un contratto di lavoro autonomo con l’impresa esecutrice dei lavori. Non necessariamente il lavoratori della squadra sono in nero. Si tratta di fenomeni che, al contrario di quanto si crede, non sono tipici del Mezzogiorno, ma sono ampiamente diffusi su tutto il territorio nazionale.

Il caporalato quale fattispecie penale è comunque solo la forma più grave del più ampio e diffuso fenomeno dell’interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro, che, nelle variegate forme contrattuali che può assumere, è diventata il mezzo principale di riduzione del costo e di sfruttamento del lavoro, in un continuum che va dagli appalti leciti alle più bieche forme di caporalato e riduzione in schiavitù. L’appalto e le catene di subappalti sono diventate il cosiddetto business model, la nuova forma di organizzazione dell’impresa, che consente alla capofila di controllare la produzione “esternalizzando” i rischi e i costi. Il fenomeno ha scala globale ed è stato indagato in diversi paesi sia nelle filiere agricole, sia in quelle della lavorazione della carne, dell’edilizia, della logistica e della ristorazione. Ne abbiano riprova anche in Italia, dalle indagini del Pubblico Ministero di Milano Paolo Storari, che hanno interessato i settori del lavoro tramite piattaforma, logistica e appalti, della moda e del lavoro negli hotel. Le sue indagini hanno portato alla stabilizzazione di oltre 50.000 lavoratori vittime di forme di interposizione illecita di manodopera, e al recupero di un miliardo e duecento milioni di imposte e duecento milioni di contributi Inps. I dati dell’ultimo rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro confermano l’ampiezza del fenomeno: nel 2025 sono stati accertati 14.570 casi di interposizione fittizia di manodopera (+ 8,3% rispetto al 2024), mentre il dato, ancora provvisorio , relativo alle vittime di caporalato (art. 603-bis c.p.) registra un numero di 895 lavoratori.

 

Quanto è efficace l’azione di contrasto al lavoro nero in Italia?

Al netto di alcune meritorie operazioni, quali quelle della procura di Milano, e dell’impegno dell’Ispettorato del lavoro, l’azione di contrasto può dirsi per lo più inefficace e in ogni caso del tutto insufficiente. Nonostante che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea) abbia previsto un piano di contrasto al lavoro sommerso, elaborato sulla falsariga del precedente “Tavolo Caporalato” istituito nel 2018, che si occupava solo del settore agricolo, permangono diverse ombre. Il personale ispettivo consta di 2.969 ispettori dell’INL a cui si aggiungono 905 ispettori degli enti previdenziali e 492 carabinieri. Questi hanno effettuato circa 145.000 controlli nel 2025, un numero che, seppure in aumento, è del tutto inadeguato rispetto al fenomeno da contrastare. Non hanno funzionato interventi legislativi diversi, quali i tentativi di emersione attraverso sanatorie, sperimentati con il secondo Governo Berlusconi (con il cosiddetto condono tombale di Tremonti) e durante l’emergenza Covid, in quanto esponevano le imprese al rischio di contenzioso per gli arretrati da parte dei lavoratori regolarizzati. La richiesta del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) si è rivelata un’arma spuntata, perché penalizza le imprese che hanno lavoratori in regola ma non riescono a pagare, e non intercetta quelle che invece non registrano i lavoratori. Né hanno funzionato l’istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità, una lista la cui iscrizione è priva di reali incentivi e benefici per le imprese, che infatti non si sono iscritte. Né sembra ora dare i risultati attesi l’istituzione della patente a punti nel settore edilizio. Non solo: l’intervento del legislatore si è caratterizzato negli anni più recenti anche per una maggiore indulgenza nei confronti delle imprese che evadono: il cosiddetto decreto lavoro n. 19 del 2024 ha ridotto le sanzioni per l’evasione contributiva alle metà se pagate entro 30 giorni e le ha eliminate completamente in caso di pagamento spontaneo entro un anno dall’omissione.

 

Ci sono modi per intervenire più efficacemente per fare emergere il sommerso?

Certamente vi sono, e sono stati anche in parte sperimentati, strumenti più efficaci. Anzitutto occorrerebbe intervenire per sollecitare un maggiore controllo delle capofila lungo le filiere produttive, in modo da impedire che le catene di appalti facciano via via degradare le condizioni di lavoro sempre di più a mano a mano che ci si allontana dalla capofila. Vi sono già alcune forme di responsabilità solidale dell’appaltante per i trattamenti spettanti ai lavoratori. Esse però andrebbero ampliate e potenziate, e si dovrebbero introdurre, almeno nei settori più a rischio, limiti al subappalto, come è stato fatto per esempio in Germania per la filiera delle carni e in Spagna per l’edilizia. Vi sono poi strumenti che consentono di coordinare l’azione dei privati con quella pubblica, come gli applicativi dell’Inps che consentono all’appaltante di verificare che l’appaltatore versi i contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nell’appalto. Ma non si può confidare solo sull’azione dei privati. L’intervento pubblico va decisamente potenziato, non solo attraverso l’incremento del corpo ispettivo e delle strumentazioni che questo deve avere a disposizione, ma anche con altri metodi. Anzitutto è fondamentale che passi il messaggio, e che sia ben chiaro, che nemmeno un centesimo delle ingenti risorse e dei fondi pubblici, regionali, nazionali e dell’Ue destinati al sostegno dell’economia, vada alle imprese che impiegano lavoratori in nero. In questo senso occorrerebbe introdurre rigide forme di condizionalità sociale.

 

Altri interventi possibili?

Sarebbe utile dotarsi di strumenti come gli indici di congruità, introdotti già anni fa dalla regione Puglia. Si tratta di indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli e il cui mancato rispetto può costituire elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero nero e dunque meritevole di ispezione. Il modello è stato recentemente ripreso nell’ambito del Piano sommerso con l’introduzione degli Isaac (Indici sintetici di affidabilità contributiva). Essi sono stati introdotti in via sperimentale per due settori, e poi da agosto 2026 estesi a 6: attività di bar, gelaterie, pasticcerie e produzione dolciaria; manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori; servizi di acconciatura; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici; produzione su misura e in serie di abbigliamento, accessori e biancheria per la casa; installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti. Il mancato rispetto degli Isaa da parte delle imprese operanti in quei settori non determina però l’avvio di un controllo bensì, solo l’invio di una lettera di compliance, alla quale le imprese potranno rispondere presentando le proprie giustificazioni (oppure con un adempimento spontaneo, che, come detto sopra dal 2024 esclude le sanzioni). E circolano già in rete lunghe liste di possibili giustificazioni, alcune anche predisposte da associazioni di categoria del settore. Vedremo in futuro se e quanto questi tipi di interventi saranno efficaci, quel che pare certo, per concludere, è che solo in presenza di un impegno forte e deciso di tutte le istituzioni, non solo verso il contrasto al lavoro nero ma prima di tutto a vantaggio della diffusione della cultura della legalità, si potranno raggiungere risultati significativi.



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