C'è un momento preciso, verso metà luglio, in cui in ogni ufficio italiano parte la stessa conversazione. Chi va quando, chi copre chi, e soprattutto: "ma io quanti giorni ho ancora?"
Poi c'è chi scopre che l'azienda chiude tre settimane ad agosto e le sue ferie sono già decise. Chi si vede rifiutare la settimana che aveva chiesto a marzo. Chi si porta dietro venti giorni dell'anno scorso e non sa se li perderà.
Le ferie sembrano una materia semplice finché non ci si scontra con un caso concreto. Allora ci si accorge che quasi nessuno sa davvero come funzionano, e che tra quello che si crede e quello che dice la legge c'è spesso parecchia distanza.
Mettiamo ordine.
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La Costituzione italiana è netta. L'articolo 36 stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Non è una formula di stile: significa che nessun accordo, nemmeno firmato da te, può cancellare quel diritto.
Il Decreto Legislativo 66 del 2003, all'articolo 10, traduce il principio in numeri: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all'anno. È il minimo di legge, valido per tutti.
Il tuo CCNL può darti di più, e spesso lo fa. Molti contratti collettivi arrivano a 26 giorni lavorativi, alcuni superano questa soglia, altri aggiungono i cosiddetti ROL (riduzione orario di lavoro) o i permessi per ex festività, che sono istituti diversi dalle ferie e seguono regole proprie. Per sapere esattamente quanto ti spetta devi guardare il tuo contratto: la legge fissa il pavimento, non il soffitto.
Un dettaglio che sfugge a molti: le ferie maturano anche mentre sei assente in diverse situazioni. Continuano ad accumularsi durante la malattia, il congedo di maternità e paternità obbligatorio, il congedo matrimoniale, e persino durante le ferie stesse. Non maturano invece durante l'aspettativa non retribuita, lo sciopero, le assenze ingiustificate e la cassa integrazione a zero ore.
Qui la norma è più precisa di quanto si pensi, e conoscerla serve.
L'articolo 10 divide le quattro settimane minime in due blocchi con regole diverse.
Due settimane vanno godute nell'anno in cui maturano. E se sei tu a chiederlo, devono essere consecutive: hai diritto a un periodo di riposo continuativo, non a giorni sparsi. È il cuore della tutela, le ferie servono a recuperare energie psicofisiche, e quattordici giorni spezzettati non producono lo stesso effetto di due settimane di fila.
Le altre due settimane possono slittare, ma non all'infinito: vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Le ferie del 2026, quindi, andranno smaltite entro il 30 giugno 2028.
Il CCNL può prevedere termini diversi, quindi anche su questo vale la pena controllare il proprio contratto.
Ed eccoci alla domanda che genera più tensioni in assoluto.
La risposta secca è: decide il datore di lavoro. L'articolo 2109 del Codice Civile è esplicito nel dire che il periodo di ferie è stabilito dall'imprenditore. Ma la stessa norma aggiunge una precisazione che cambia tutto: quel potere va esercitato tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
Non è quindi un potere assoluto. È un potere che deve essere bilanciato.
In concreto significa che il datore può legittimamente negarti una specifica settimana se in quel periodo l'azienda ha bisogno di te, o se troppi colleghi hanno chiesto lo stesso periodo. Non può invece negarti sistematicamente le ferie, impedirti di raggiungere il minimo di legge, o gestire il piano ferie in modo arbitrario e discriminatorio.
E c'è un principio consolidato che vale la pena conoscere: se l'anno di maturazione sta finendo e il datore non ti ha mai messo nelle condizioni di goderle, la giurisprudenza riconosce al lavoratore un margine per collocarsi autonomamente in ferie, comportamento che in quel caso non può essere considerato assenza ingiustificata.
Scenario classico di questi giorni: l'azienda comunica che chiude dal 10 al 24 agosto e tutti vanno in ferie, che lo vogliano o no.
È legittimo, ma a condizioni precise.
Le cosiddette ferie collettive sono ammesse quando rispondono a reali esigenze organizzative o produttive: sospensione della produzione, manutenzione degli impianti, chiusura dei fornitori, stagionalità dell'attività. In quei casi il datore può fissare il periodo per tutti.
La condizione fondamentale è il preavviso. La comunicazione deve arrivare con congruo anticipo, in modo che ciascuno possa organizzarsi, non il venerdì per il lunedì successivo.
Su questo la Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 24977 del 19 agosto 2022, un pronunciamento che vale la pena conoscere. Il caso riguardava un'azienda che aveva collocato unilateralmente i dipendenti in ferie, per di più in modo frazionato e senza comunicazione diretta ai singoli lavoratori. La Corte ha dato torto all'azienda su due fronti: il potere di determinare il periodo va esercitato tenendo conto degli interessi del lavoratore e dandogli modo di organizzarsi, e un frazionamento giornaliero non garantisce quel recupero delle energie psicofisiche che è la ragione stessa delle ferie. La conseguenza pratica è che quelle giornate vanno ricostituite.
Diverso è il caso delle ferie imposte a un singolo dipendente. Lì la misura è eccezionale e richiede ragioni oggettive, specifiche e dimostrabili, un calo di ordini che rende temporaneamente non necessaria quella prestazione, per esempio. Non è invece legittimo usarle come strumento disciplinare mascherato o per ragioni legate alla persona del lavoratore.

Domanda frequentissima, e la risposta è favorevole al lavoratore.
La malattia, di regola, sospende le ferie. La logica è coerente: le ferie servono a recuperare le energie, e uno stato di malattia impedisce proprio quel recupero. I giorni "persi" non si bruciano, restano a disposizione e andranno concordati in un secondo momento.
Vale sia se la malattia insorge prima dell'inizio delle ferie (che quindi non partono), sia se si manifesta durante il periodo già iniziato. Perché la sospensione operi, però, la malattia va comunicata al datore di lavoro secondo le procedure previste, con il certificato medico trasmesso regolarmente.
Lo stesso principio vale per il congedo di maternità, che sospende le ferie anche quando sono collettive.
C'è poi un aspetto tecnico rilevante: l'INPS, con il messaggio n. 18850 del 2006, ha chiarito che eventi sospensivi come malattia, maternità e cassa integrazione sospendono anche il decorrere dei famosi 18 mesi entro cui vanno smaltite le ferie residue. Il conteggio riprende quando il lavoratore rientra in servizio.
Il tema più delicato di tutti, perché qui circolano parecchie convinzioni sbagliate.
Il principio generale è che le ferie non si monetizzano. L'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 66/2003 vieta espressamente di sostituire il periodo minimo di quattro settimane con un'indennità economica. La ragione è tutelare il lavoratore da se stesso: se fosse possibile scegliere tra riposo e denaro, molti sceglierebbero il denaro, e il diritto alla salute ne uscirebbe svuotato.
L'unica eccezione prevista dalla legge è la risoluzione del rapporto di lavoro. Quando te ne vai, per dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto, le ferie maturate e non godute ti vengono liquidate in busta paga come indennità sostitutiva. È un aspetto che vale la pena tenere presente se stai valutando di lasciare il tuo lavoro.
Discorso diverso per i giorni eccedenti le quattro settimane di legge. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2005, ha chiarito che le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale possono essere fruite anche oltre i 18 mesi e possono essere oggetto di monetizzazione, salvo diverse previsioni del CCNL. In pratica: le quattro settimane minime vanno prese, punto; quello che eccede segue regole più flessibili.
Un chiarimento importante sul "perdere le ferie". Il diritto non svanisce automaticamente allo scadere dei termini. Perché si estingua, la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro dimostri di aver effettivamente messo il lavoratore nelle condizioni di goderle, assegnando i periodi e invitandolo a fruirne. Se questo non è avvenuto, le ferie restano dovute. Il datore, anzi, è tenuto ad adottare le misure necessarie per far smaltire gli arretrati.
Posso farmi pagare le ferie invece di prenderle? No, non per le quattro settimane minime, e nemmeno se sei d'accordo. Un eventuale accordo in tal senso sarebbe nullo.
Il datore può cambiare le ferie già approvate? Sì, se sopravvengono reali esigenze aziendali, ma con preavviso adeguato. E se hai già sostenuto spese non rimborsabili, un volo, una caparra, hai argomenti per chiedere il ristoro del danno.
Le ferie maturano se lavoro part-time? Sì, in proporzione all'orario svolto. Il diritto è identico, cambia il calcolo.
Ho iniziato a lavorare a marzo: quante ferie ho? Maturano in proporzione ai mesi lavorati. Un rateo per ogni mese di servizio, secondo i criteri del tuo CCNL.
Durante le ferie posso essere contattato? Le ferie sono un periodo di sospensione della prestazione: non sei tenuto a essere reperibile né a rispondere. È un tema che si intreccia con il diritto alla disconnessione, particolarmente sentito da chi lavora in smart working.
Se ritieni che i tuoi diritti sulle ferie non vengano rispettati, rifiuti sistematici, ferie imposte senza preavviso, arretrati che si accumulano da anni senza che nessuno ti metta in condizione di smaltirli, hai canali concreti a cui rivolgerti.
Il primo passo è sempre documentare: conserva richieste, email, comunicazioni aziendali, prospetti delle presenze. Poi puoi rivolgerti al tuo sindacato di categoria, che offre assistenza gratuita agli iscritti, oppure all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente sul rispetto delle norme in materia. Per le situazioni più complesse, un avvocato giuslavorista può valutare il caso specifico.
Un'annotazione di realismo: quando il rapporto con l'azienda si deteriora al punto che anche il riposo diventa terreno di conflitto, spesso il problema è più ampio delle ferie. Vale la pena chiedersi se quella sia ancora la situazione giusta.
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Fonti: Costituzione della Repubblica Italiana, art. 36, comma 3 (irrinunciabilità del diritto alle ferie); Codice Civile, art. 2109 (determinazione del periodo feriale); Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, art. 10, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004 (durata minima di quattro settimane, distribuzione in due settimane nell'anno di maturazione e due entro i 18 mesi successivi, divieto di monetizzazione); Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 3 marzo 2005, n. 8 (fruizione e monetizzabilità delle ferie eccedenti il minimo legale); Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 19 agosto 2022, n. 24977 (illegittimità della collocazione unilaterale in ferie senza comunicazione diretta e adeguato preavviso); INPS, messaggio 18850/2006 (sospensione dei termini in presenza di eventi sospensivi). I giorni di ferie effettivamente spettanti e i termini di fruizione possono variare in base al CCNL applicato: si rinvia al contratto collettivo di riferimento.