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Whistleblowing: come segnalare illeciti e irregolarità nel mondo del lavoro

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026 | Lascia un commento
Foto Whistleblowing: come segnalare illeciti e irregolarità nel mondo del lavoro
Scritto da Marco Fior

Il whistleblowing rappresenta uno degli strumenti più efficaci per promuovere la trasparenza e contrastare la corruzione all'interno dei contesti professionali. Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito aggiornamenti significativi, culminati nel 2023, per offrire garanzie concrete a chi decide di non voltarsi dall'altra parte di fronte a comportamenti illeciti. Questa pratica non è solo un atto di responsabilità civile, ma un vero e proprio diritto tutelato che permette di segnalare violazioni incontrate durante l'attività lavorativa, proteggendo l'integrità delle aziende e della pubblica amministrazione.

 

Chi può effettuare la segnalazione

La possibilità di inviare una segnalazione è estesa a una platea molto ampia di soggetti. Non riguarda infatti solo i dipendenti pubblici o del settore privato, ma coinvolge anche consulenti, collaboratori e dipendenti di aziende fornitrici di servizi per enti pubblici. 

In sostanza, qualunque persona abbia un rapporto di lavoro, sia esso diretto o indiretto, può agire come segnalante. La legge estende questa protezione anche a chi non lavora più in un determinato luogo, a patto che le informazioni sull'irregolarità siano state acquisite durante il periodo di servizio.

 

Cosa indicare e quali fatti si possono segnalare

Perché una segnalazione sia efficace, deve essere dettagliata e circostanziata. È fondamentale descrivere i fatti in modo chiaro, indicando tempi, luoghi e persone coinvolte, allegando possibilmente prove documentali o nominativi di potenziali testimoni. 

È importante ricordare che le segnalazioni anonime generalmente non sono ammesse: il segnalante deve indicare le proprie generalità e i recapiti per essere ricontattato in modo riservato.

L'oggetto della segnalazione può riguardare diverse violazioni, tra cui:

  • Reati come corruzione, concussione o abuso di potere.
  • Irregolarità negli appalti o gestione impropria di risorse pubbliche.
  • Violazioni della sicurezza sul lavoro o della normativa ambientale.
  • Frodi contabili, civili o amministrative.
  • Accessi abusivi a sistemi informatici.

Restano invece esclusi dal sistema i semplici sospetti non supportati da prove, le lamentele personali o i conflitti interpersonali con colleghi e superiori.

 

I canali a disposizione del lavoratore

La normativa prevede diversi percorsi per inoltrare una segnalazione. Il primo è il canale interno, attivato direttamente dall'azienda o dall'ente. Se questo manca, non funziona correttamente o se il segnalante teme ritorsioni, è possibile rivolgersi al canale esterno gestito dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Esistono poi casi estremi in cui è ammessa la divulgazione pubblica attraverso la stampa o il web, ma solo se i canali precedenti non hanno fornito risposta nei tempi previsti o se sussiste un pericolo immediato per il pubblico interesse. Infine, per i fatti più gravi, resta sempre aperta la strada della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

 

Tutela e riservatezza per il segnalante

La protezione del whistleblower è il pilastro su cui poggia l'intero sistema. La riservatezza dell'identità è assoluta: il nome del segnalante non può essere divulgato, e i documenti allegati vengono trattati con la massima cautela, oscurando i dati sensibili per evitare che si possa risalire all'identità anche in modo indiretto.

La legge vieta esplicitamente qualsiasi forma di ritorsione. Chi segnala non può essere licenziato, trasferito, sanzionato o penalizzato in alcun modo a causa della sua iniziativa. In caso di controversia, spetterà al datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti non siano collegati alla segnalazione. 

Le tutele si estendono anche ai colleghi o ai familiari del segnalante se coinvolti indirettamente. Tuttavia, queste protezioni decadono se viene accertato che la segnalazione è stata fatta in malafede, con dolo o colpa grave.

 

Esclusione della punibilità

Il whistleblower gode di un'ulteriore garanzia: non viene punito se rivela informazioni coperte da obblighi di segretezza o dati personali, purché lo faccia seguendo le procedure di legge, con un fondato motivo di ritenere le informazioni vere e con l'unico scopo di far emergere un illecito. In queste circostanze, la necessità di tutelare l'interesse pubblico prevale sul diritto alla riservatezza delle informazioni condivise.



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