Registrati subito per non perdere nuove offerte di lavoro!
REGISTRATI
Blog e News

Cassa integrazione Covid 2021: al via le domande con le nuove causali

MARTEDÌ 02 FEBBRAIO 2021 | Lascia un commento
Foto Cassa integrazione Covid 2021: al via le domande con le nuove causali
Scritto da Stefania Pili

Al via le domande per ottenere la Cassa Integrazione 2021. La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento, e consiste nel versamento da parte dell'Inps di una somma di denaro destinata ai lavoratori il cui datore di lavoro ha diminuito la retribuzione per effetto di una riduzione, o di una sospensione dell'attività lavorativa. Le cause possono essere molteplici e, a seconda dei casi, si distingue tra Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in deroga.

A tal proposito, sono state rilasciate le prime istruzioni da parte dell'Inps dopo l'approvazione della nuova Legge di Bilancio: tra le prime importanti novità, c'è, innanzitutto, la proroga della Cassa Integrazione per 12 settimane e che la causale sarà relativa al Covid-19. L'istituto ha comunicato, inoltre, che le piattaforme per le domande sono state aggiornate con diverse opzioni a disposizione anche se, in ogni caso, si potrà usufruire dell'ammortizzatore sociale anche in via ordinaria.

Vediamo ora, nel dettaglio, come funziona la nuova Cassa Integrazione 2021, quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

 

Ti potrebbe interessare anche: “Bonus assunzioni famiglie e non solo: tutti gli incentivi in arrivo nel 2021

 

Nuove causali Cassa Integrazione 2021

La prima scadenza è prevista per il 28 febbraio 2021. L'Inps specifica anche due importanti novità: la richiesta è possibile anche in assenza dell'autorizzazione delle precedenti 6 settimane del decreto Ristori e che, a differenza di quanto è stato precedentemente stabilito dai decreti-legge Agosto e Ristori, per queste settimane non è richiesto il versamento contributo addizionale.

Ricordiamo, inoltre, che la Cassa Integrazione 2021 con causale Covid è stata introdotta dal decreto Cura Italia a marzo 2020, ora rinnovata con requisiti differenti e con diverse misure, proprio per affrontare la crisi innescata dall'emergenza sanitaria.

Per questo, la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, co. 299 della Legge n. 178/2020) ha previsto una nuova proroga di 12 settimane con causale Covid-19, utilizzabili dal 1° gennaio fino al 31 marzo per dipendenti in forza dal 1° gennaio 2021. Per l'assegno ordinario e la cassa in deroga, è prevista l'estensione della scadenza al 30 giugno (sempre 12 settimane). Per la CISOA (Cassa Integrazione Operai Agricoli), invece, sono previsti 90 giorni, utilizzabili dal 1°gennaio fino al 30 giugno. Vediamo nello specifico tutti i trattamenti con le nuove causali:

  • CIGO - Cassa Integrazione Salariale (Ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20” e inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 (Decreto Ristori);
  • CISOA - Cassa Integrazione Speciale operai Agricoli: le domande devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”;

  • CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga: come anticipato dal messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020). Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020) in cui la scelta dell’unità produttiva di riferimento è irreversibile. Essa dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga. Per accedervi occorre chiedere autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, tramite PEC. Per lo stesso periodo e unità produttiva, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi, salvo domande che riguardino lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID come lavoratori a domicilio e apprendisti.

 

Leggi anche: “Dal 1°ottobre arriva lo SPID: come ottenere l'identità digitale e accedere ai servizi pubblici online

 

Scadenze Cassa Integrazione 2021

Tutti i trattamenti possono essere richiesti a prescindere da un precedente utilizzo di ammortizzatori sociali nel 2020. I periodi eventualmente già richiesti e autorizzati che ricadono nello stesso arco di tempo, saranno presi in considerazione come parte della proroga concessa dalla Manovra 2021; essa, però, non prevede più il versamento di un contributo addizionale da parte delle aziende, pertanto, andrà armonizzata con le precedenti regole nel caso di periodi già concessi.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande per trattamenti di Cassa Integrazione Salariale (Ordinaria e in deroga), assegno ordinario e trattamenti di Cassa Integrazione Speciale operai Agricoli, è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. La scadenza, quindi, rimane il 28 febbraio 2021.

INPS specifica anche che i termini decadenziali sono operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda. Pertanto, l'istanza riguarda un arco temporale di durata plurimensile: “il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il primo periodo, in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge”.

 

Consulta anche: “5 consigli per sfruttare il lockdown in modo utile e produttivo per chi cerca lavoro



LinkedIn
Whatsapp
LASCIA UN COMMENTO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle vigenti norme sulla privacy. Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy
INVIA COMMENTO