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Lavori stagionali estivi: quali sono i contratti da stipulare?

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022 | Lascia un commento
Foto Lavori stagionali estivi: quali sono i contratti da stipulare?
Scritto da Stefania Pili
L'estate si avvicina e tanti giovani studenti cominciano la ricerca per trovare un lavoro stagionale prima di riprendere la scuola o l'università. Ma oramai questi lavori sono fondamentali anche per chi non possiede un'occupazione stabile e ha bisogno di guadagnare qualcosa o fare esperienza prima di un impiego più sicuro.


Lavori stagionali estivi: quali sono i contratti da stipulare? In base alla normativa vigente ci si può avvalere di diverse soluzioni, ovvero: contratto a tempo determinato, contrattazione collettiva, contratto a chiamata e contratto di collaborazione.

Vediamoli nel dettaglio uno a uno per comprendere come e quando devono essere utilizzati per i lavori stagionali estivi.

 

Per approfondire: “Lavoratori stagionali introvabili e aziende che non trovano manodopera: quali sono le cause?

Contratti stagionali per bagnini, camerieri e baristi

I lavori che si possono trovare durante l'estate sono tanti e ricoprono svariati settori, soprattutto quello del turismo e della ristorazione. Parliamo quindi di baristi, camerieri, commessi, ma anche assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari, nei parchi divertimento o anche negli hotel e nelle altre strutture ricettive. In questi casi, il contratto più utilizzato è il contratto di lavoro a chiamata, chiamato anche contratto intermittente o a intermittenza, specifico proprio per mettere in regola i lavoratori occasionali, quindi che lavorano solo su richiesta del datore di lavoro o dell'azienda.

Ma non è l'unico contratto possibile. Scopriamo ora, nello specifico, quali contratti possono essere utilizzati per questi lavori stagionali estivi.

 

Contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato per un massimo di 12 mesi, periodo oltre il quale è necessario un rinnovo e una specifica causale. Importante sottolineare, tuttavia, che lo stesso lavoratore non può avere questo tipo di contratto oltre i 24 mesi. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere a tempo pieno o a tempo parziale (valido anche solo per alcuni giorni della settimana). E poi c'è il contratto a termine stagionale, che consente di lavorare in differenti stagioni senza inserire specifiche causali, anche se si dovessero superare i 24 mesi; l'importante è che le aziende in questione abbiano nell'anno solare un periodo di inattività inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva può essere nazionale, territoriale o aziendale, l'importante è che l’accordo collettivo sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Nello specifico, si possono trattare di contratti del turismo e dei pubblici esercizi con precise forme di stagionalità (che chiudono per una parte dell’anno) o per intensificazione dell’attività sia di carattere stagionale che per festività, manifestazioni o per iniziative commerciali e/o promozionali. Chi si appresta a lavorare in queste realtà potrà effettuare la propria attività nel weekend con contratti di lavoro part time di 8 ore, tra le ore 13 del venerdì e le ore 6 del lunedì mattina. Solo nel turismo e nei pubblici esercizi è, invece, possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività (lavoro extra e di surroga).

 

Contratto a chiamata o di collaborazione

Questo tipo di contratto può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine senza dover indicare specifiche causali con giovani con meno di 24 anni di età. Le attività indicate sono ad esempio quelle di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici. È consentita anche la forma dell’apprendistato in cicli stagionali. Per altre attività lavorative senza vincolo di subordinazione, è possibile anche realizzare collaborazioni autonome e occasionali o collaborazioni coordinate e continuative, ad presso famiglie e lezioni private di sostegno. Collaborazioni che potranno essere retribuite tramite il libretto di famiglia.

 

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