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Sicurezza sul lavoro: cambiano le regole sulla tutela e la salute dei lavoratori

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 | Lascia un commento
Foto Sicurezza sul lavoro: cambiano le regole sulla tutela e la salute dei lavoratori
Scritto da Stefania Pili

Cambiano le regole riguardo alla tutela, alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le variazioni sono state rese possibili grazie al Decreto legislativo 81/2008, e sono state principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro, sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Dalla riduzione della percentuale di lavoratori irregolari che portano alla sospensione dell'attività, fino al potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui organico sarà incrementato con 1.024 nuove assunzioni. Inoltre, sono stati previsti 3,7 milioni di euro per dotare il nuovo personale di strumenti informatici per svolgere l’attività di vigilanza.

Vediamo ora tutte le misure sulla sicurezza sul posto di lavoro previste dal Decreto fiscale 2022.

 

Per approfondire: “Manovra 2022: tutte le misure approvate su pensioni, bonus, fisco e non solo

 

Dai lavoratori irregolari al rafforzamento Sinp

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella prima parte del comma 1 del nuovo articolo 14 si legge:

“Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”

La sospensione dell'attività, quindi, a seguito di ispezione, avviene con le seguenti motivazioni:

  • la presenza del 10% di lavoratori irregolari (l’attuale percentuale è fissata al 20%);

  • gravi violazioni per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Non sarà nemmeno più possibile richiedere la recidiva; il provvedimento entrerà in vigore immediatamente nei casi di gravi violazioni alla prevenzione, e non sarà neanche possibile contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Per quanto riguarda, invece, i compiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ii equiparano le competenze dell’INL a quelle della ASL.

Inoltre, è previsto anche il rafforzamento del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è una maggiore condivisione delle informazioni in un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, ci sarà una banca dati informatica unica per permettere il lavoro sinergico di INL, Inail, regioni e Asl.

Inoltre, all’aumento degli incarichi corrisponde un potenziamento dell’organico, che è previsto nell’assunzione a tempo indeterminato di 1.024 lavoratori, da assumere attraverso un’apposita procedura concorsuale.

 

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Le sanzioni previste per il datore di lavoro

Tra le nuove modifiche al Testo Unico c’è anche una riscrittura dell’allegato I a cui fa riferimento l’articolo 14, che prevede il pagamento di una somma aggiuntiva per i datori di lavoro in caso di lavoratori irregolari: fino a 5 lavoratori irregolari la somma sarà di 2.500 euro, che diventeranno 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari. A tali somme si aggiungono ulteriori importi per specifiche violazioni.

Inoltre, per il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione, è previsto l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Per poter riprendere l’attività produttiva dopo la sospensione prevista è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva variabile, a seconda della violazione. La somma viene raddoppiata se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

 

Cosa prevede il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cui si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente. Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

  • il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (rischi da agenti fisici, chimi, biologici e così via.).


Le aziende fino a 10 dipendenti, che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Per la predisposizione del DVR è possibile, per le micro, piccole e medie imprese, utilizzare il software gratuito del Ministero del Lavoro e dell’INAIL: OiRA, che consente di valutare i rischi di lavori d’ufficio e le misure necessarie per garantire la tutela di salute e sicurezza dei dipendenti.

La persona incaricata di rappresentare i lavoratori riguardo agli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro è il “Rappresentante dei lavoratori”. L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL; è inoltre obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali incendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio. Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). È previsto anche un aggiornamento triennale.

La nomina del medico competente è prevista nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria, i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.

Inoltre, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro deve essere effettuata contestualmente all’assunzione; se non dovesse essere possibile, deve essere completata entro 60 giorni. Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori, Il modulo generale è lo stesso per tutte le attività e ha una durata di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.

 

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