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A che età si può iniziare a lavorare? Ecco cosa dice la Legge italiana

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022 | Lascia un commento
Foto A che età si può iniziare a lavorare? Ecco cosa dice la Legge italiana
Scritto da Stefania Pili
Da che età si può iniziare un rapporto di lavoro? Quali sono gli obblighi e i limiti per le aziende riguardo ai minorenni in un posto di lavoro?

 

In Italia occorre aver concluso il periodo di istruzione obbligatoria per poter iniziare un rapporto di lavoro, o comunque, aver compiuto 16 anni di età. La normativa italiana, pertanto, non prevede un divieto assoluto di assunzione per i minorenni, a eccezione delle deroghe di apprendistato di primo livello, Alternanza Scuola-Lavoro e settori come quello dello spettacolo e dello sport.

In generale, infatti, ci sono una serie di limitazioni che riguardano soprattutto la salute e la formazione scolastica del giovane, oltre che gli orari, le prestazioni notturne e l'idoneità al lavoro.

Vediamo quindi, nello specifico, quali sono le regole per l'assunzione di un giovane nel mondo del lavoro.

 

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Età minima prevista dalla Legge

L'articolo 3 della Legge 977/1967, poi modificato dall’articolo 5 del D.Lgs 345/1999, stabilisce che:

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”

Nel 2007, tuttavia, si è aggiunto un ulteriore limite, ovvero che il minore, prima di entrare nel mondo del lavoro, deve avere alle spalle almeno 10 anni di istruzione, quindi prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età. Ricordiamoci che la Legge italiana distingue i minori in bambini e adolescenti: i primi non hanno ancora compiuto 15 anni di età o sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, i secondi sono minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, che non sono più soggetti all’obbligo scolastico.

In generale possiamo quindi affermare che l'età minima per lavorare è di 16 anni, a patto che sia stato assolto l'obbligo scolastico, che deve avere una durata non inferiore ai 10 anni e indirizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o, in alternativa, a una qualifica professionale di almeno tre anni.

Sono comunque previste delle deroghe riguardo a chi lavora con meno di 16 anni. Nello specifico per:

  • un Apprendistato di primo livello;

  • per svolgere lavori relative ad attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie nello spettacolo, previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale e con l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I bambini devono, obbligatoriamente, essere sottoposti a una visita medica preliminare per garantire l'idoneità fisica prima di svolgere il lavoro. Inoltre, devono sempre lavorare in ambienti che non vanno a pregiudicare la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo dei minori; il lavoro non deve altresì ostacolare la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

 

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Lavori vietati e orari stabiliti

Quali sono gli orari di lavoro stabiliti per i minorenni? Essi variano in base all'età:

  • per i minori di 16 anni che hanno già assolto l’obbligo scolastico, l’orario di lavoro non può avere durata superiore a 35 ore settimanali e a 7 ore giornaliere - idem per chi ha un’età inferiore a 16 anni ed è assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

  • per chi ha un’età compresa tra 16 e 18 anni, l’orario settimanale non può andare oltre alle 40 ore, mentre quello giornaliero alle 8 ore.

Inoltre, è assolutamente vietato impiegare i minori nel lavoro notturno, in un periodo di almeno 12 ore consecutive in cui è compreso l’intervallo tra le 22 e le 6 ovvero tra le 23 e le 7.

Per quanto riguarda invece il riposo settimanale dei minori che lavorano, esso non deve essere inferiore ai 2 giorni, compresi la domenica e, se possibile, consecutivi. Le ore di assenza possono essere ridotte a non meno di 36 consecutive per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo. Inoltre, il periodo annuale di ferie per i minori non può essere inferiore a 20 giorni, che aumenta a 30 giorni per chi non ha ancora compiuto 16 anni.

Lavori vietati e sanzioni

Esistono lavori che sono vietati prima dei 18 anni? Assolutamente sì. La motivazione è abbastanza semplice, ovvero i pericoli che possono intaccare la loro crescita psico-fisica. Ecco i lavori considerati pericolosi:

  • a contatto con agenti chimici e biologici;

  • con animali pericolosi e feroci;

  • troppo faticosi (come scarico e carico merci pesanti);

  • in cave, gallerie e miniere;

  • pulitura fibre tessili;

  • macellerie con strumenti pericolosi e taglienti.

 

Cosa rischia il datore che assume sotto i 16 anni o non rispetta le regole? In caso di mancato rispetto delle regole stabilite, possono esserci gravi conseguenze, ad esempio:

  • arresto fino a 6 mesi per impiego di minori al di sotto dei 16 anni e ammenda fino a 5.164 euro;

  • sanzione da 516 a 2.528 euro per impiego del minore in ambienti di lavoro proibiti o in fasce orarie non consentite;

  • multa fino a 2.582 euro per mancato rispetto delle norme sul lavoro minorile sul settore dello spettacolo.

 

Consulta anche: “PCTO: cos'è l'alternanza scuola-lavoro: come funziona e come si struttura il progetto



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