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Bonus baby-sitter e congedi straordinari 2021: le novità sui beneficiari secondo le novità nel DL Covid

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 | Lascia un commento
Foto Bonus baby-sitter e congedi straordinari 2021: le novità sui beneficiari secondo le novità nel DL Covid
Scritto da Stefania Pili

Misure urgenti di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena approvate dalle modifiche del Decreto Legge del 3 marzo 2021: si parla, nello specifico, di congedi parentali straordinari fruibili anche a ore, e non solo in forma giornaliera, riconosciuti in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza di figli minori o in ipotesi di quarantena delle classi, e di bonus baby-sitter anche per il personale della polizia e per gli assistenti sociali.

Queste sono solo alcune delle novità relative all'utilizzo e ai beneficiari delle due misure inserite nella legge di conversione del DL Covid, definitivamente approvata dal Senato il 5 maggio 2021. Ecco cosa prevede la nuova legge e quali sono i principali cambiamenti introdotti.

 

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Lavoro agile, figli con disabilità e nuovi congedi lavorativi

Quali sono le novità relative ai congedi straordinari per i genitori? La prima riguarda il lavoro agile: il dipendente, genitore di un figlio minore di 16 anni, può svolgere, alternativamente all'altro genitore, la propria attività in modalità agile per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell'attività in presenza sia didattica che educativa. Cosa cambia, quindi? Che l'insegnamento in questione si riferisce, non solo all'attività propriamente didattica (che era già stata citata nel primo decreto), ma anche per i doposcuola e i laboratori frequentati dai figli. I genitori possono lavorare in modalità smart working anche per tutta la durata dell'eventuale infezione da Covid-19 del figlio o del suo periodo di quarantena, che deve essere disposto dall'Asl competente.

La seconda novità riguarda i genitori che hanno figli con disabilità. Nel decreto-legge, infatti, è stato introdotto anche un comma che riconosce il diritto al lavoro agile a entrambi i genitori che hanno figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Il diritto persiste anche in caso di malattia da Covid-19 o in caso di eventuale quarantena del figlio con disabilità, nonché per la durata della sospensione dell'attività didattica o educativa e anche in caso di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale da lui frequentato.

La terza novità è relativa al congedo lavorativo dei genitori: se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il dipendente con un figlio minore di 14 anni può astenersi dal lavoro (alternativamente all'altro genitore) per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell'attività in presenza, sia didattica che educativa. Come nel caso del lavoro agile visto precedentemente, anche qui la novità riguarda il doposcuola e i laboratori frequentati dal figlio. Il congedo vale anche per infezione da Covid-19 del figlio o del suo periodo di quarantena imposto dall'Asl. In caso di figli di qualsiasi età con disabilità, il congedo viene riconosciuto a entrambi i genitori per la durata dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio, nonché per la durata della sospensione dell'attività didattica o educativa e per la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale da lui frequentato.

In ultimo, ma non per importanza, il congedo giornaliero o a ore: il nuovo testo prevede, infatti, che il congedo lavorativo possa essere fruito non solo in forma giornaliera ma anche in forma oraria.

 

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Bonus babysitter

Tra le più importanti novità del nuovo decreto Covid, vi è sicuramente l'ampliamento dei beneficiari del bonus babysitter. Ora, infatti, il contributo di massimo 100 euro a settimana per i servizi di cura dei figli viene riconosciuto anche a poliziotti e assistenti sociali.

Chi sono i beneficiari del bonus baby-sitting? Il bonus spetta a chi ha figli minori di 14 anni, anche con disabilità, per l'acquisto di servizi di baby-sitting in caso di sospensione della didattica in presenza o eventuale infezione/quarantena da Covid-19. 

Il bonus è destinato ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, ai lavoratori autonomi e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il contributo spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, "appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari". Sono quindi compresi medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari e assistenti sociali.

 

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Presentazione e scadenza domanda Bonus

L'Inps ha comunicato che è possibile presentare domanda attraverso un'apposita procedura online utilizzando il servizio “Bonus servizi di baby-sitting” (o anche tramite i Patronati).

In caso di presentazione della domanda in via telematica, è richiesto il possesso dello SPID almeno di livello 2 o della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS). È ancora consentito l'uso del PIN di tipo dispositivo solo se già rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitter).

Dopo aver presentato domanda di accesso alla misura ed essersi iscritto in piattaforma, il genitore deve procedere con l’appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting. Ha tempo per farlo 15 giorni solari, a partire dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda. A questo punto si attiverà un portafoglio elettronico di voucher baby-sitter che potrà essere utilizzato per pagare le prestazioni lavorative, che devono essere comunicate dopo essere state svolte, tramite la piattaforma telematica INPS o tramite Contact Center.

La scadenza per comunicare le prestazioni svolte dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali è fissata al 30 settembre 2021.

L’Inps specifica, inoltre, che il limite massimo complessivo ammonta a 100 euro settimanali per ciascun genitore. Tuttavia, è possibile ricevere anche più di un bonus per diversi figli, sempre restando nella soglia massima. Sui soggetti che svolgono le prestazioni di baby-sitting, l’INPS chiarisce che, ai soli fini del bonus baby-sitting COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 30/2021, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

Inoltre, per ottenere il beneficio, non possono essere impiegati i familiari, secondo i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

 

Per approfondire: “Al via le domande per il Bonus contributo a fondo perduto Decreto Sostegni 2021: ecco come fare



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