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Proroga per chiedere il Reddito di Emergenza 2021: quota minima anche a chi è scaduta Naspi

MARTEDÌ 04 MAGGIO 2021 | Lascia un commento
Foto Proroga per chiedere il Reddito di Emergenza 2021: quota minima anche a chi è scaduta Naspi
Scritto da Stefania Pili

Rimane ancora tempo per richiedere il Reddito di Emergenza 2021: la richiesta va presentata esclusivamente in via telematica, tramite il sito web dell'Inps, entro il 31 maggio. La proroga, infatti, ha l'obiettivo di garantire un più ampio accesso alla misura contro le difficoltà economiche che imperversano dall'inizio della pandemia a oggi.

Il tempo aggiuntivo consente quindi di richiedere le tre nuove mensilità (marzo, aprile, maggio) del Reddito di Emergenza previste dal Dl 41/202. Importante sottolineare che cambiano alcuni requisiti di accesso al contributo: in primis, aumenta la soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto (aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE), e il sussidio viene esteso anche a soggetti che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l'indennità Naspi e Discoll.

A dicembre il Reddito di Emergenza è andato incontro a 335mila famiglie, per un importo mensile erogato di 182 milioni di euro. Quest'anno i nuclei beneficiari potrebbero triplicare grazie al rinnovo del REM e dei requisiti più accessibili per ottenerlo.

 

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I requisiti per accedere al REM 2021

Innanzitutto, cos'è il reddito di emergenza (REM) 2021? Si tratta di una misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità. Il valore di questo sostegno varia da 1.200 a 2.400 euro, relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio; gli importi possono aumentare se all'interno del nucleo familiare è presente un componente in condizioni di grave disabilità.

Quali sono i requisiti per accedere al Reddito di Emergenza? Si tratta di requisiti economici, patrimoniali, reddituali e di residenza previsti dalla Legge. Nello specifico, l'articolo 12 del Dl Sostegni assegna tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:

1) famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020:

  • valore del reddito familiare, che nel mese di febbraio 2021 deve essere inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

  • valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di 10mila euro, aumentata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di euro 20mila. Tale massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;

  • valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15mila euro;

  • inoltre, per i nuclei familiari che dichiarano nella DSU di avere residenza in affitto, va aggiunto l'importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione annuo: ad esempio, se il canone di locazione annuo è pari a 3.600 euro, l’incremento è pari a 300 euro. In questo modo, il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l’importo del REM e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.

 

2) Lavoratori disoccupati che, in base al Decreto Sostegni:

  • abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021;

  • abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

A quanto ammonta, quindi, il Reddito di Emergenza? Il sostegno economico è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può essere superiore agli 800 euro mensili, a meno che la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2,1. La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore ai 18 anni;

  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

 

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), la soglia massima è elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.

Ecco alcuni esempi di calcolo del valore mensile del REM per nucleo familiare:

  • un adulto: scala di equivalenza 1,400 euro;

  • un adulto e un minorenne: scala di equivalenza 1.2,480 euro;

  • due adulti: scala di equivalenza 1.4,560 euro;

  • due adulti e un minorenne: scala di equivalenza 1.6,640 euro;

  • due adulti e due minorenni: scala di equivalenza 1.8,720 euro;

  • tre adulti e due minorenni: scala di equivalenza 2,800 euro;

  • tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave: scala di equivalenza 2.1: 840 euro.

A chi non spetta il Reddito di Emergenza 2021?

Il Reddito di Emergenza non spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisca o abbia percepito altri benefici istituiti per far fronte alla crisi da Covid-19, comprese le nuove indennità da 2400 euro che sono state contestualmente introdotte dal Decreto Sostegni per i lavoratori a termine o precari.

Il REM non spetta nemmeno ai nuclei familiari con componenti che siano (al momento della domanda) in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo di 400 euro (aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;

  • percettori di Reddito di Cittadinanza.

 

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Come fare domanda per il Reddito di Emergenza 2021?

Per presentare la domanda per il Reddito di Emergenza c'è tempo fino a fine mese, entro il 31 maggio 2021. La richiesta va presentata esclusivamente in via telematica tramite il sito web dell’Inps. È bene precisare che, le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di Emergenza, devono presentare la domanda entro il 31 maggio 2021 tramite il modello di domanda predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto il sostegno. Nello specifico, la domanda può essere presentata:

  • online sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; (il PIN Inps è in fase di dismissione quindi per chi non lo avesse ancora è consigliabile richiedere direttamente lo SPID);

  • tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati;

  • centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps.

In ogni caso, al momento della richiesta del sostegno, è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’ISEE minorenni, mentre non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come richiedente per conto di tutto il nucleo. Il pagamento del Reddito di Emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

  • bonifico bancario o postale sul conto intestato al richiedente;

  • accredito su libretto postale;

  • bonifico domiciliato, pagamento in contanti presso lo sportello di Poste Italiane indicato dal richiedente nella domanda.

Nella nuova circolare, inoltre, si specifica che l’Istituto comunica l’accoglimento o lil rigetto della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati dal richiedente. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

La decorrenza dei pagamenti parte solitamente dal mese successivo alla data della domanda.

 

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