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Bonus E-Commerce per l'agricoltura: a chi è rivolto e come fare domanda

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022 | Lascia un commento
Foto Bonus E-Commerce per l'agricoltura: a chi è rivolto e come fare domanda
Scritto da Stefania Pili
Un importante bonus fiscale per sostenere gli investimenti nell'E-Commerce.

 

Bonus E-Commerce per l'agricoltura: a chi è rivolto e come fare domanda. Un contributo economico destinato alle imprese agricole e agroalimentari che desiderano lanciarsi nell’e-commerce e realizzare investimenti per infrastrutture informatiche. La domanda può essere effettuata dal 20 settembre e fino al 20 ottobre 2022.

 

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Cos'è il Bonus Agricoltura 2022

Il Bonus agricoltura 2022, introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy, ha l'obiettivo di sostenere le imprese agricole e agroalimentari pronte a realizzare investimenti informatici. Il bonus agricoltura, infatti, consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche volte al potenziamento del commercio elettronico. Può essere utilizzato per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare i 50mila euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2021, la comunicazione deve essere inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Il credito che deve essere sfruttato solo in compensazione, e potrà essere utilizzato per i periodi d’imposta compresi tra il 2021 e il 2023.

I limiti stabiliti per l’agevolazione cambiano a seconda delle dimensioni e della tipologia delle imprese, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva. Nello specifico si parla di:

  • 50mila euro per PMI operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

  • 25mila euro per le grandi imprese del medesimo settore;

  • 50mila euro euro per le PMI agroalimentari.

 

Le spese consentite dal Bonus Agricoltura 2022

Le spese agevolabili devono essere effettuate dai soggetti specificati, ovvero le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del dl n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa, o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle strade del vino per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Si parla anche di miglioramento delle reti vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale e per l'eventuale creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;

  • software;

  • progettazione e implementazione;

  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

 

Come fare domanda per il Bonus Agricoltura 2022

Per poter presentare domanda, le piccole, medie e grandi imprese agricole devono:

  • comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023;

  • per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione deve essere inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022;

  • entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

Il diritto al credito d’imposta può essere revocato nei seguenti casi:

  • accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;

  • mancato rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento dell’Unione Europea;

  • utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella Comunicazione dell’AdE.

 

Il credito d’imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

 

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