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Bonus mamme disoccupate: requisiti e beneficiari

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2022 | Lascia un commento
Foto Bonus mamme disoccupate: requisiti e beneficiari
Scritto da Stefania Pili
Si tratta di un importante contributo per aiutare le madri non lavoratrici che attraversano un periodo di difficoltà economica.

 

Bonus mamme disoccupate: requisiti e beneficiari. Viene ufficialmente chiamato "assegno di maternità dei Comuni", un contributo economico erogato appunto dal Comune di residenza, ma riconosciuto dall'INPS. Il sussidio verrà erogato a seguito della nascita di un figlio o dell'adozione o dell'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni, o, ancora, di un minore di età inferiore ai 18 anni, se si tratta di un'adozione o di un affidamento internazionale.

 

Leggi anche: “Bonus padri e madri separati: a quanto ammonta e chi può richiederlo

Cos'è il Bonus mamme disoccupate

Si tratta di un sussidio economico pensato per le madri disoccupate in maternità con un ISEE basso. Il Bonus mamme disoccupate 2022, o assegno di maternità dei Comuni, è quindi una misura di sostegno al reddito, concessa dai Comuni ma pagata dall’ente INPS, rivolto alle mamme disoccupate o non lavoratrici (come casalinghe) in caso di nascita o adozione e affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Anche alcune mamme lavoratrici possono richiederlo, ma solo nel caso in cui non abbiano già diritto all’Assegno di Maternità dello Stato oppure alla retribuzione del datore di lavoro per il periodo di maternità (maternità obbligatoria). Inoltre, se l’importo dell’assegno statale o della retribuzione è inferiore all’importo dell’indennità comunale, la madre lavoratrice può chiedere anche al Comune l’assegno, ma in misura ridotta.

Pertanto, il Bonus può essere richiesto da chi ha partorito, avuto in affido o adottato un bambino tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Possono richiederlo anche le neomamme che hanno la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE o extra comunitarie, con permesso di soggiorno (in ogni caso è comunque obbligatoria la residenza italiana).

 

Quali sono i requisiti

Per poter usufruire del bonus mamme disoccupate, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • avere la cittadinanza italiana o comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

  • avere un valore ISEE inferiore a 17.747,58 euro;

  • la residenza della mamma deve essere in Italia al momento della nascita, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo;

  • non bisogna essere beneficiari di altri trattamenti per la maternità garantiti dallo Stato (ad esempio la Naspi) o dal datore di lavoro;

  • in caso di adozione o affidamento preadottivo, il minore non deve aver superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

 

Durata e importi

Il bonus dura 5 mesi e l’importo può arrivare fino a un totale di 1.773,65 euro. Gli importi mensili sono aumentati, passando da 348,12 euro del 2021 a 354,73 euro nel 2022. Il bonus mamma disoccupata spetta per ogni figlio, di conseguenza, in caso di parto gemellare o adozione/affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei minori.

Domanda e documenti necessari

Per poter richiedere il contributo, occorre presentare la seguente documentazione:
 

  • documento di riconoscimento del richiedente;

  • codice fiscale del richiedente;

  • eventuale permesso di soggiorno;

  • modello ISEE 2022;

  • autocertificazione che dichiari il rispetto di tutti i requisiti;

  • metodo di accredito preferito:

  • IBAN del richiedente;

  • bonifico domiciliato.

 

La domanda deve essere effettuata dalle madri entro 6 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del minore. In alcuni casi, se la madre è impossibilitata nel richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Gli enti locali si occuperanno di tutte le istanze, in base alla modalità di consegna scelta su base volontaria da ciascun Comune. Occorreranno almeno 30 giorni di tempo per lavorare la pratica; in seguito l’INPS accrediterà le somme sul conto corrente delle beneficiarie. Per quanto riguarda i tempi del bonifico, non si andrà oltre i 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

 

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