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Tirocinio formativo: di cosa si tratta e come funziona secondo la Legge

VENERDÌ 30 LUGLIO 2021 | Lascia un commento
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Il tirocinio formativo è tra i primi concreti passi per iniziare una carriera nel mondo del lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo di alcune categorie di persone. Un rapporto formativo particolare, che si attiva con un ente promotore (indicato dalla normativa regionale), e che si svolge all'interno di aziende, chiamati “soggetti ospitanti”,  e sotto la supervisione di un tutor.

Un percorso davvero prezioso per permettere ai più giovani (e non) di avviarsi nel mondo del lavoro, aquisendo formazione ed l'esperienza pratica per conoscere le vere caratteristiche del lavoro, oltre che per arricchire le proprie conoscenze tramite l'acquisizione di nuove competenze e specifiche skills.

 

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Cos'è il tirocinio

Il tirocinio, denominato anche stage, è un periodo di orientamento e formazione, che viene svolto in un contesto lavorativo, volto all'inserimento di alcune categorie di soggetti in un contesto aziendale. Il Tirocinio non è un vero e proprio rapporto di lavoro, ma si tratta di una misura di politica attiva del lavoro, disciplinata dalle Regioni sulla base delle indicazioni dell’accordo stato – regioni ai sensi dell’art 1. Co da 34 a 36 L.28 giugno 2012 n.92.

Il tirocinio o stage, quindi, non si qualifica come lavoro dipendente, ma al tirocinante spettano comunque alcune garanzie (come l'assicurazione INAIL) e devono essere osservati una serie di adempimenti propri dei normali rapporti di lavoro: comunicazione obbligatoria di assunzione, cedolino paga, versamento delle tasse trattenute e dei premi assicurativi INAIL a mezzo modello F24. Il Soggetto promotore autorizzato, inoltre, ha il compito di guidare il candidato nella scelta del percorso professionale più adatto alle sue esigenze e competenze, aiutandolo in tutti i passaggi burocratici dell'attivazione del tirocinio formativo.

Nello specifico, il contratto di tirocinio si divide in due categorie principali:

  • Tirocinio curriculare: rivolto a soggetti impegnati in un percorso di studi (superiore o universitario) per favorire l’apprendimento ricevuto negli studi attraverso un’esperienza lavorativa. Le scuole e le università regolamentano e disciplinano l'inizio e la fine del tirocinio, dove e in che modo avviene tramite specifiche convenzioni che gli istituti stipulano con le aziende, gli studi professionali, gli enti o le cooperative;

  • Tirocinio extracurriculare: rivolto a chi non è coinvolto in un percorso di studi come inoccupati e disoccupati, e si divide in tipologie e finalità ben precise. Le Regioni e le Provincie autonome definiscono le linee guida e le regole dei tirocini all’interno dei territori di appartenenza.

 

Vediamo ancora di più nel dettaglio come si svolgono, le regole e i principi basilari per attivarli in modo corretto.

 

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Il tirocinio curriculare

Studio e formazione sul campo: questo è l'obiettivo primario del tirocinio curriculare. Terminata l'esperienza, lo studente riceve dei crediti formativi, utili per completare il percorso scolastico o universitario. Il tirocinio curriculare ha una durata flessibile e variabile a seconda dei crediti che lo studente deve ottenere, e ha luogo dopo che l’istituto scolastico o l’Università stipula una convenzione con l’azienda. Il tirocinio curriculare, inoltre, non prevede alcuno stipendio ne retribuzione.

 

Il tirocinio extracurriculare

Vi sono due tipologie di tirocinio extracurriculare:

  • Tirocini formativi e di orientamento: per consentire il periodo di transizione tra la scuola e il lavoro, rivolti alle persone che hanno conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 mesi, e con una durata massima di 6 mesi;

  • Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: ideati per inserire o reinserire una persona nel mondo del lavoro, sono rivolti a inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa integrazione, e ha una durata massima di 12 mesi;

  • Tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: specifici per alcune tipologie di persone come quelle svantaggiate, disabili, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. Il tirocinio ha una durata massima di 12 mesi fatta eccezione per i soggetti disabili ai sensi della legge 68/99 (in questo caso la durata massima del tirocinio è di 24 mesi).

Diversamente da quanto avviene per i tirocini curriculari, i tirocini extracurriculari prevedono una paga o retribuzione per le attività svolte (secondo gli standard delle Linee Guida). Nello specifico, l’indennità minima non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili. Ogni Regione ha un regolamento interno che stabilisce l’ammontare preciso della retribuzione ( compresa comunque tra i 300 e i 600 euro lordi mensili). Il contributo in questione, sotto il profilo fiscale, non si configura come reddito da lavoro dipendente e non comporta, di conseguenza, la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione.

All’atto dell’erogazione delle somme (esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili), al tirocinante dev’essere rilasciato il cedolino paga. Infine, anche al tirocinante spetta la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, calcolata secondo la voce “0611” prevista per coloro che partecipano a corsi di istruzione e formazione professionale. Se il tirocinio, viceversa, prevede la partecipazione alle attività esercitate dall’azienda, la copertura INAIL dev’essere quella applicata ai dipendenti. Obbligatoria anche la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi.

Inoltre, non essendo dei veri e propri contratti di lavoro, non prevedono la maturazione di ferie, permessi retribuiti o stato di disoccupazione. Lo stagista ha comunque diritto ad assentarsi dal lavoro, accordando preventivamente i giorni e gli orari con l'azienda.

Il tirocinio può cessare, per volere del tirocinante, prima del tempo. È necessario specificare la motivazione per iscritto con una lettera indirizzata ai due tutor. Ma può volerlo anche il soggetto ospitante/promotore in caso di gravi inadempienze da parte di una delle figure coinvolte, ovvero, di impossibilità nel conseguire gli obiettivi del tirocinio.

È anche prevista la sospensione del tirocinio in caso di infortunio, maternità o malattia (se di durata pari o superiore a 30 giorni solari).

 

Chi sono e quanti sono i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare? Sono tre:

  • Tirocinante;

  • Soggetto promotore, che progetta e controlla lo svolgimento del tirocinio;

  • Soggetto ospitante, azienda presso la quale si svolge il tirocinio.


Chi sono i promotori del tirocinio extracurriculare? Soltanto determinati enti o istituzioni, nello specifico, Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro, soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL o accreditati ai servizi per il lavoro, ANPAL, istituzioni formative private convenzionate con la Regione, servizi pubblici di inserimento lavorativo di disabili, cooperative sociali/enti ausiliari/comunità terapeutiche inseriti negli appositi albi regionali, centri pubblici o convenzionati per la formazione professionale o l’orientamento, università pubbliche o private, istituzioni scolastiche pubbliche o private, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Le Regioni sono comunque libere di integrare o modificare l’elenco dei promotori.

Il ruolo del Soggetto Ospitante: per poter ospitare un tirocinante, l’azienda dev’essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, osservare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge n. 68/1999), non aver effettuato licenziamenti (da intendersi quelli per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo di comporto, mancato superamento della prova, fine appalto ovvero al termine dell’apprendistato) nella stessa unità produttiva in cui si svolgerà il tirocinio e nei 12 mesi precedenti la sua attivazione. Le aziende, inoltre, non devono avere in corso procedure concorsuali (ad esempio fallimento o concordato preventivo) e non essere coinvolte in procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga nella stessa unità produttiva e per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

Il numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente nella singola unità produttiva è pari a:

  • 1 tirocinante se i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a termine nell’unità operativa è pari o inferiore a 5;

  • 2 tirocinanti se i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a termine nell’unità operativa è compreso tra 6 e 20;

  • Pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato o a termine per quelle unità dove il loro numero è superiore a 20.

Non si può attivare più di un tirocinio con lo stesso soggetto, salvo particolari casi di proroghe o rinnovi. Inoltre, è preclusa l’attivazione del rapporto con quei soggetti che hanno intrattenuto negli ultimi 2 anni rapporti di lavoro, collaborazioni o incarichi con il soggetto ospitante.

 

Esistono, poi, due tipi di tutor:

  • Tutor individuato dal promotore e che funge da responsabile organizzativo del tirocinio;

  • Tutor individuato dal soggetto ospitante che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro.


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