Cosa significa lavorare a cottimo? In cosa consiste? Il cottimo rappresenta una delle possibili forme di retribuzione previste dall’art. 2099 cod. civ., oltre a essere quella più utilizzata dalle aziende dopo la retribuzione a tempo (la forma attualmente più diffusa). Pertanto, il lavoratore viene pagato a cottimo quando il compenso che percepisce è commisurato alla quantità di lavoro prodotto e non sulla base della durata della prestazione lavorativa.
In Italia in molti cercano questi tipi di impiego per arrotondare, ma per tanti altri, il lavoro a cottimo significa avere un'importantissima fonte di sostegno, rappresentando quindi la propria occupazione principale. Qualche esempio? I riders, chi si occupa di consegne a domicilio, ma anche chi svolge lavori completamente online.
Vediamo ora, nello specifico, cos'è il lavoro a cottimo e come funziona.
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Il lavoro a cottimo è una forma di retribuzione attraverso cui il lavoratore è remunerato in base al risultato ottenuto, e non in base alla durata del lavoro: quindi più produci, più verrai pagato.
In base a quanto dichiara il diritto del lavoro italiano, il lavoratore può essere pagato tramite diverse modalità:
a tempo;
a cottimo;
a provvigioni;
con partecipazioni agli utili e ai prodotti.
La forma ordinaria e più adottata di pagamento è la retribuzione a tempo, quindi rapportata al tempo che il dipendente ha trascorso a lavorare (ore, giornate, settimane, mese, anni).
La modalità di pagamento a cottimo, invece, prevede una serie di limiti. Per prima cosa, come già accennato in precedenza, lo stipendio a cottimo prevede una retribuzione versata al lavoratore sulla base di quanto ha prodotto. La variabile da prendere più in considerazione è quindi il risultato finale del lavoro.
La Legge, inoltre, definisce il lavoro a cottimo come capace di generare una retribuzione base del dipendente, ma sempre aggiuntiva e integrativa rispetto all’ordinaria retribuzione a tempo (come gli operai che vengono pagati a tempo e in via integrativa a cottimo). La sola eccezione è il cottimo pieno, una retribuzione esclusivamente legata a quanto si produce (ad esempio il lavoro a domicilio).
In Italia, pertanto, vale la regola generale del cosiddetto cottimo misto: retribuzione fissa mensile, stabilita dal contratto di lavoro e legata all’orario di lavoro, più l’eventuale retribuzione a cottimo, legata alla produttività specifica.
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Il cottimo può essere individuale o collettivo. Il primo si basa sul rendimento di un singolo lavoratore; il secondo quando viene valutato il rendimento di un gruppo di lavoratori. In base a quanto afferma l'art. 36 della Costituzione, il rapporto tra rendimento e retribuzione a cottimo non può essere totale. Si ha quindi un cottimo parziale con :
una retribuzione base minima;
una retribuzione a cottimo garantito, con una percentuale della paga base attribuita al lavoratore, a patto che sia stato raggiunto il livello minimo di produzione preventivamente stabilito, o che viene garantita se il mancato raggiungimento di quel minimo sia dipeso da cause non imputabili alla volontà e alla capacità del lavoratore;
un utile effettivo di cottimo, con un ulteriore compenso progressivamente crescente, attribuito al lavoratore quando supera il livello minimo di produzione pattuito.
Inoltre, esistono differenti forme di cottimo. Nello specifico:
a pezzo - la determinazione della retribuzione avviene moltiplicando il compenso pattuito per il numero di unità prodotte in un dato periodo;
a tempo - viene considerato il tempo risparmiato nello svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto al tempo standard.
Chi definisce il minimo di cottimo, ovvero la percentuale del minimo che l'azienda è tenuta a corrispondere in conseguenza del maggior rendimento? La contrattazione collettiva, quindi i contratti collettivi nazionali di lavoro Ccnl, che ne disciplinano anche le modalità di calcolo. È compito poi del datore di lavoro comunicare in anticipo, ai lavoratori pagati a cottimo, i seguenti dati:
dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi, il relativo compenso unitario;
dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
La retribuzione a cottimo, secondo la Legge, diventa un obbligo quando, a causa della specifica organizzazione del lavoro, il lavoratore è obbligato a osservare un determinato ritmo produttivo, o se la valutazione della prestazione dell’operaio sia data dal risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
L’obbligatorietà della retribuzione a cottimo scatta solo nel caso in cui al dipendente è richiesta un’attività più intensa di quella legata solamente alla retribuzione oraria. Quindi, riassumendo, la retribuzione a cottimo diviene obbligatoria in due casi:
in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, se l’operaio è vincolato da un determinato ritmo produttivo;
se la valutazione della prestazione dell’operaio avviene in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
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Questa forma di retribuzione è stata creata perlopiù per il lavoro autonomo anche se, con il tempo, si è sviluppata anche nelle imprese per retribuire il lavoro subordinato. Nel primo caso, ovvero nel lavoro autonomo, il cottimo è caratterizzato fondamentalmente dal risultato finale del lavoro compiuto, mentre nel lavoro subordinato la retribuzione è costituita dal rendimento generale del lavoratore.
Oramai la maggioranza delle retribuzioni a cottimo sono riconducibili alla Gig Economy, ovvero il modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali. La Gig Economy sta però riformulando le forme classiche di organizzazione dei lavoro, sempre in continua evoluzione. Questo perché i lavoratori possono gestire il tempo in completa autonomia, svolgendo contemporaneamente anche altre professioni, proprio come i riders.
Mestieri che sono oggetto anche di grandi polemiche e critiche da parte degli stessi lavoratori che denunciano la scarsità di diritti, di tutele sociali e bonus in caso, ad esempio, di maltempo o di altre problematiche che ostacolano l'esecuzione del lavoro.
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