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Decreto Trasparenza: nuovi obblighi per chi assume

VENERDÌ 19 AGOSTO 2022 | Lascia un commento
Foto Decreto Trasparenza: nuovi obblighi per chi assume
Scritto da Stefania Pili
Il Decreto Trasparenza prevede nuovi obblighi di informazione da parte del datore di lavoro e nuovi diritti per i lavoratori. Lo stabilisce il decreto n. 104/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio, che recepisce quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 1152/2022.

 

Decreto Trasparenza: nuovi obblighi per chi assume. Lo scopo è chiaramente di migliorare l'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro dei lavoratori, specialmente riguardo alle forme di lavoro subordinato nuove e non standard. Andiamo a scoprire tutte le novità previste.

 

Leggi anche: “Bonus padri e madri separati: a quanto ammonta e chi può richiederlo

 

Cosa cambia nel rapporto di lavoro

Gli obblighi informativi riguardano tutti i contratti e i rapporti di lavoro, a esclusione di alcune tipologie. Queste informazioni riguardano il contratto applicato, l'inquadramento, le sedi, gli orari, le mansioni e le prescrizioni minime. Il tutto a partire dal 13 agosto 2022, data a partire dal quale il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni relative alla prestazione del lavoratore; in caso dei rapporti già attivi a questa data, dovrà adempiere all’obbligo entro 60 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore. In caso di violazione sono previste sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Il decreto prevede anche nuovi diritti, come i limiti per il periodi di prova, la possibilità di svolgere attività parallele e di richiedere contratti di lavoro più sicuri e la prevedibilità minima del lavoro.

Vediamo, in sintesi, quali sono gli obiettivi della nuova normativa italiana:

 

  • il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, in modo chiaro e completo, le informazioni dettagliate sul rapporto di lavoro;

  • le informazioni imprenscindibili sono l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la sede del datore, l’inquadramento, il livello e la qualifica, la data di inizio del rapporto, il tipo di rapporto e durata del rapporto a termine e la durata del periodo di prova,

  • il lavoratore ha il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, di conoscere la durata delle ferie e congedi retribuiti, il preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, la retribuzione e gli elementi costitutivi, con periodo e modalità di pagamento, la programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuale straordinario e le condizioni per i cambiamenti di turno;

  • il lavoratore deve essere a conoscenza del contratto collettivo, anche aziendale, e le parti che lo hanno sottoscritto, gli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e gli elementi previsti dall’articolo 1-bis del Decreto, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Per i dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, andrà indicata anche l'identità delle imprese utilizzatrici.

 

Applicazione e tempistiche

Le nuove regole si applicano a ogni tipo di rapporto lavorativo, come: lavoro subordinato (anche agricolo), a tempo indeterminato e determinato, a tempo parziale, somministrato, collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale e quello delle pubbliche amministrazioni. Sono esentati solo i rapporti autonomi, agenzia, impresa familiare, forme speciali di lavoro pubblico, contratti di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana per 4 settimane consecutive.

L’Informativa privacy dovrà essere modificata da tutte le aziende che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Tutte le informazioni dovranno essere inserite nei contratti di lavoro al momento dell’instaurazione del rapporto o entro 7 giorni o un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. Alcune informazioni sono ritenute essenziali, altre non essenziali, che possono essere comunicate anche dopo 30 giorni. Per quanto riguarda invece le informazioni essenziali, rientrano la programmazione dell’orario ordinario di lavoro: se non è possibile prevederlo, il lavoratore dovrà essere informato su:

  • variabilità della programmazione del lavoro;

  • le ore e i giorni di riferimento;

  • il periodo minimo di preavviso.

In caso di revoca di una prestazione programmata, se non comunicato al lavoratore con un periodo di preavviso, a quest’ultimo spetterà la retribuzione pattuita o una somma a titolo di compensazione non inferiore al 50% della somma convenuta per la prestazione annullata.

È importante sottolineare che il lavoratore, in alcuni casi, ha il diritto di rifiutare l’esecuzione della prestazione, senza subire pregiudizio. Oltre a ciò, ha il diritto poter pianificare la propria attività, prevedendo che ci possa essere un ristoro attraverso un’adeguata compensazione del mancato guadagno derivato dalla revoca tardiva di un incarico di lavoro preventivamente concordato col il datore di lavoro.

Il lavoratore, inoltre, può avere anche un altro lavoro allo stesso tempo al di fuori dell’orario lavorativo; il datore non potrà vietarlo, a meno che, non comporti rischi per la salute e la sicurezza del dipendente, o se si debba garantire un servizio pubblico nella sua integrità, o nel caso in cui vi sia un conflitto d’interessi tra i due lavori.

Qualora ci fossero dei problemi, i lavoratori con anzianità lavorativa di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, potranno richiedere per iscritto, al datore di lavoro, condizioni di lavoro più stabili, sicure e prevedibili.

 

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