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Regime forfettario 2020: novità e restrizioni

MARTEDÌ 03 MARZO 2020 | Lascia un commento
Foto Regime forfettario 2020: novità e restrizioni
Scritto da Stefania Pili

Al giorno d'oggi, per chi ha l'esigenza di intraprendere un percorso di libero professionismo, si ha la possibilità di aprire una Partita Iva in Regime Forfettario, un regime agevolato rispetto alla classica Partita Iva Ordinaria. Il Regime Forfettario, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Si tratta dell'unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai nuovi contribuenti che intendono aprire una nuova attività, sia dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, a eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovo minimi, i quali hanno la possibilità di applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (fine del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età). Anche loro, comunque, hanno la possibilità di scegliere di aderire al nuovo regime forfettario.

A partire da gennaio 2020, si sono introdotte nuove norme e requisiti per tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo per l'accesso al Regime Forfettario. La Legge di Bilancio ha infatti apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo un nuovo requisito d'accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Ma andiamo con ordine. Stando alle ultime notizie a riguardo, il Regime Forfettario 2020 rimane inalterato per i seguenti limiti reintrodotti a partire dal 1° gennaio 2020:

  • limite di 20mila euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;

  • limite di 30.000 euro per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro. Questa verifica non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi amministrativa (vedi circolare 10/2016, par. 2.3), non sia stato percepito un reddito di pensione; quest’ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente, rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.

Leggi anche: “ritenuta d'acconto per prestazione occasionale: di cosa si tratta e quando utilizzarla


Chi può accedere al Regime Forfettario 2020? Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a determinati limiti: tali limiti sono stati modificati per effetto della Legge di Bilancio 2019 che ha previsto l'innalzamento dei limiti ricavi e compensi a 65.000 euro, abolendo quelli precedenti da 25.000 a 50.000 euro differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2018. In caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate;

  • un ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro lordi;

  • è stato inoltre reintrodotto il limite a 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati.

 

Chi sono i soggetti esclusi dal Regime Forfettario 2020?

  • chi ha una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che "esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni";

  • persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;

  • contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

  • soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo;

  • coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

Inoltre:

  • ai fini di verifica dell'unico requisito di accesso ormai richiesto per accedere al Regime Forfettario, il limite ricavi e compensi nell'anno precedente entro i 65.000 euro, i nuovi ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, non rilevano ulteriori componenti positivi;

  • il Regime Forfetario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.

I contribuenti in Regime Forfettario, ai fini IVA, Imposta sul valore aggiunto, sono esonerati da:

  • addebitare l'Iva sulle cessioni realizzate e dal detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;

  • dalla liquidazione e dal versamento IVA;

  • non devono effettuare la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;

  • dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, a esclusione delle fatture e dei documenti di acquisto comprese le bollette doganali di importazione;

  • dalla dichiarazione IVA annuale, dallo spesometro e dall'esterometro;

  • dall'obbligo della fatturazione elettronica.

 

Sono, invece, obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

  • certificare i corrispettivi, sempre se non rientrano nelle attività esonerate per legge;

  • integrare le fatture reverse charge e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello è stata effettuata l'operazione;

  • in caso di cessioni di beni intracomunitarie hanno l'obbligo di indicare in fattura la seguente dicitura: l’operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331";

  • in caso di acquisti di beni intracomunitari superiore a 10mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, hanno l'obbligo di iscrizione al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l'imposta e compilare il modello Intrastat;

  • in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, vi è l'obbligo di emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l'elenco Intrastat.

 

Tornando alle novità della Manovra, non è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, ma per chi se ne avvale, vi è un regime premiale: i termini di accertamento verrano infatti ridotti di un anno, cioè quattro anni invece dei cinque previsti per la maggior parte dei casi. Lo scontrino elettronico sarà però obbligatorio per tutti, anche per chi è nel regime dei minimi. La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

  • comprando un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus che arriva a un massimo di 250 euro); 

  • adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa (il credito d’imposta, in questo caso, è di 50 euro);

  • utilizzando i servizi online gratuiti del sito dell’AdE.

Inoltre, viene abolita la flat tax del 20% per le Partite Iva con ricavi e compensi da 65.001 a 100.000 euro.

 

Vi terremo aggiornati prossimamente anche sul metodo di compilazione della fattura in Regime Forfettario e su tutte le altre novità più importanti ;)
 

Consulta anche: “lavorare e guadagnare online: il connubio perfetto del futuro



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